A chi è rivolto
Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
Descrizione
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta a far data dal 01/01/2014 con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La TARI sostituisce la TARES (prima ancora TARSU).
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dal conduttore dell'immobile. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. (valido per le non domestiche).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Come fare
Per il pagamento occorre utilizzare gli avvisi di pagamento annualmente predisposti ed inviati dall'ente.
Cosa serve
Una dichiarazione preventivamente presentata all'inizio dell'occupazione (o cessazione in caso di chiusura).
- CIE o SPID
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Quanto costa
Non ci sono altri costi oltre il pagamento del tributo
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi: Tarsu, Tares, Tari
Condizioni di servizio
Contatti
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